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Guida Incentivi: Detrazione Interessi Passivi dei Mutui per Ristrutturazione e Costruzione

Detrazione Interessi Passivi dei Mutui per Ristrutturazione e Costruzione

Oltre all’acquisto della prima casa, la normativa fiscale prevede un incentivo anche per chi stipula un mutuo ipotecario per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.

Questa agevolazione consente di recuperare una parte degli interessi passivi e degli oneri accessori, riducendo così il peso complessivo del mutuo.

Vediamo come funziona e chi può beneficiarne e quali sono i limiti previsti.

Guida Incentivi: Detrazione Interessi Passivi dei Mutui per Ristrutturazione e Costruzione

Che cos’è la detrazione per mutui di ristrutturazione e costruzione

È una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e sulle spese accessorie sostenute per mutui ipotecari destinati:

  • alla costruzione della prima casa;

  • alla ristrutturazione della prima casa, se l’immobile viene poi adibito ad abitazione principale.

Non si applica quindi agli immobili di lusso o alle seconde case.

A chi spetta la detrazione

La detrazione spetta al contribuente che:

  • è intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile oggetto di costruzione o ristrutturazione;

  • adibisce l’immobile ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;

  • utilizza un mutuo ipotecario regolarmente registrato;

  • effettua i pagamenti con sistemi tracciabili (bonifico, RID, assegno bancario).

In caso di mutuo cointestato, la detrazione va ripartita tra gli intestatari.

Limiti e importi detraibili

Per i mutui destinati a costruzione o ristrutturazione della prima casa:

  • il limite massimo su cui calcolare la detrazione è di 2.582,28 € annui;

  • la detrazione IRPEF è pari al 19% di tale importo;

  • la detrazione massima ottenibile è quindi di circa 491 € all’anno.

📌 A differenza del mutuo per l’acquisto, che ha limite 4.000 €, qui il tetto è più basso.

Spese accessorie incluse

Oltre agli interessi passivi, rientrano nella detrazione anche:

  • spese di istruttoria;

  • perizia tecnica;

  • spese notarili relative al contratto di mutuo (non all’atto di proprietà);

  • oneri di iscrizione e cancellazione ipoteca;

  • imposta sostitutiva sul mutuo.

Non sono invece detraibili le spese relative a manutenzione ordinaria o altre non legate al mutuo.

Come richiedere la detrazione

La detrazione si ottiene tramite la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF).
Gli interessi vanno indicati:

  • nel Quadro E – Oneri e spese, sezione mutui ipotecari;

  • allegando la documentazione bancaria e le certificazioni degli interessi pagati.

È necessario conservare: contratto di mutuo, quietanze di pagamento, dichiarazione della banca, permesso edilizio e documenti che attestano la destinazione dell’immobile a prima casa.

Esempio pratico

Se in un anno paghi 2.200 € di interessi passivi per un mutuo di ristrutturazione, potrai detrarre:
19% di 2.200 = 418 € di sconto IRPEF.

Se paghi 3.500 € di interessi, la detrazione si calcolerà comunque solo sul tetto massimo di 2.582,28 €, quindi 19% = 491 €.


FAQ – Domande Frequenti

Cos’è la detrazione interessi passivi per mutui di ristrutturazione e costruzione?

È un’agevolazione fiscale che consente di detrarre il 19% degli interessi e oneri accessori pagati su mutui ipotecari destinati alla costruzione o ristrutturazione della prima casa.

Chi può beneficiarne?

Chi è intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile, che deve diventare abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori.

Qual è il limite massimo detraibile?

Il limite annuo è di 2.582,28 € di interessi passivi, pari a una detrazione massima di circa 491 €.

Quali spese accessorie rientrano nella detrazione?

Sono incluse spese di istruttoria, perizia, notaio per il mutuo, imposta sostitutiva, iscrizione e cancellazione ipoteca.

Come si richiede la detrazione?

Tramite la dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF), compilando la sezione apposita e conservando i documenti rilasciati dalla banca e quelli relativi all’immobile.

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